Descrizione
Di seguito le principali novità:
Viene sostituita la formulazione dell’articolo 5 comma 2 lettera a) della L.P. n. 14/2014 e quindi la definizione della fattispecie imponibile “abitazione principale”. Le novità riguardano i casi di residenze scisse tra coniugi in costanza di matrimonio; se i coniugi stabiliscono la residenza anagrafica in fabbricati diversi, situati anche al di fuori del territorio provinciale, l’esenzione “abitazione principale” si applica ad un solo fabbricato e relative pertinenze. Si invita a compilare il modulo sotto riportato per la dichiarazione di scelta dell'abitazione principale. Qualora non fosse consegnato, all'immobile di proprietà rimane applicata l'aliquota del 8,95 per mille.
A partire dal periodo d’imposta 2022 sono soggetti all’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) i fabbricati iscritti al Catasto urbano nella categoria F2 (fabbricati danneggiati o distrutti). Tali fabbricati sono assimilati ad “aree edificabili” e soggetti ad imposta solo se posti in una previsione urbanistica derivante dal PRG che ne preveda una qualche possibilità di edificazione, riedificazione o ristrutturazione.